Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonche' dagli uffici della motorizzazione civile". Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti".
Testo vigente dal 12 maggio 1989
