Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonche' dagli uffici della motorizzazione civile". Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dal seguente: "La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti".

Testo vigente dal 12 maggio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art6 · fonte su Normattiva