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Con effetto dal 1 gennaio 1964, il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, e' sostituito dal seguente: "I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado. Possono essere, altresi', valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore".
Testo in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010
