Il secondo comma dell'articolo 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di classificazione di un'agenzia di un ufficio locale di gruppo D o di gruppo B al gruppo superiore, il titolare od il direttore puo' rimanere nello stesso ufficio in attesa che questo venga messo a concorso, purche' il direttore od il titolare abbia titolo a parteciparvi".

Testo vigente dal 2 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;259~art6 · fonte su Normattiva