Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' inserito il seguente comma: "Il diritto all'indennita' di reggenza di cui al precedente comma non si perde, ed il periodo di 90 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario e straordinario".

Testo vigente dal 2 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;259~art7 · fonte su Normattiva