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La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e' accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche al superstiti aventi diritto di avvocati e procuratori gia' iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che ne facciano domanda entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero Importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 aprile 1968

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