Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1965 al 1 gennaio 1993. 108 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno e' destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni. Non e' ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trova nelle condizioni di poter fruire della pensione di vecchiaia o di invalidita'. A coloro che gia' godono di una di tali pensioni puo' essere tuttavia, concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno e' valutato alla stregua dell'articolo 138 del Codice civile. La somma sopra indicata, destinata alla assistenza, e' devoluta ai Consigli dell'ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art8 · fonte del testo