La legge 5 luglio 1965, n. 798, e' modificata come segue: al n. 3) dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "alle giunte provinciali amministrative"; al n. 6) dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "ed alle commissioni tributarie"; al primo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le commissioni delle imposte dirette"; al secondo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "delle giunte provinciali amministrative e" nonche' le parole: "lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera l)"; al primo comma dell'articolo 4 sono soppresse le parole: "c) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate nell'articolo 2195 del codice civile". La legge 3 febbraio 1963, n. 100, e' modificata come segue: alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: "sulle deleghe di rappresentanza avanti agli uffici fiscali" nonche': "sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie"; al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "l) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali"; al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie". La legge 9 febbraio 1963, n. 160, e' modificata come segue: alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: "sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali" nonche': "sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie"; al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "l) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali"; al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie".

Testo vigente dal 18 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;410~art7 · fonte su Normattiva