Alla copertura dell'onere di cui all'ultimo comma dei rispettivi articoli 27 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dei rispettivi articoli 36, ((nonche' al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma)) dei successivi articoli 38 delle predette due leggi, nonche' alle somme occorrenti per quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge, si provvede anche con le entrate contributive previste da questa stessa legge a favore della Cassa dei dottori commercialisti e della Cassa dei ragionieri e periti commerciali.

Testo vigente dal 16 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;410~art8 · fonte su Normattiva