Per ogni violazione alle norme contenute nella presente legge e' dovuta la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000.
Testo vigente dal 31 ottobre 1973
Per ogni violazione alle norme contenute nella presente legge e' dovuta la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000.
Testo vigente dal 31 ottobre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-10-11;636~art4 · fonte su Normattiva