L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' sostituito con il seguente: "Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero ((o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione)), nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 dicembre 1965, n. 1424
1La L. 15 dicembre 1965, n. 1424 ha disposto (con l'articolo unico) che: "L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' interpretato nel seguente modo: "L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione"".
Testo vigente dal 31 maggio 1967
