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All'articolo 13, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneita' verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente, legge".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art11 · fonte del testo