Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 14, secondo comma, le parole: "3 per cento del personale maschile", sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento del personale maschile". Inoltre, e' aggiunto il seguente comma: "Nei limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati ai minorati di guerra almeno la meta' dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovra' essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art12 · fonte del testo