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All'articolo 14, secondo comma, le parole: "3 per cento del personale maschile", sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento del personale maschile". Inoltre, e' aggiunto il seguente comma: "Nei limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati ai minorati di guerra almeno la meta' dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovra' essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art12 · fonte del testo