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All'articolo 18, i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: "Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola Provincia l'entita' numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilita' di occupazione, puo', dopo aver udito il parere dell'opera invalidi, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attivita' in piu' di una Provincia ad assumere nella Provincia o nelle Province indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre".
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
