Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 146 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del Collegio medico provinciale di cui all'artico 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato a sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravando di invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumita' delle persone nonche' alla sicurezza degli impianti. Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unita' invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art15 · fonte del testo