Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 146 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del Collegio medico provinciale di cui all'artico 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato a sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravando di invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumita' delle persone nonche' alla sicurezza degli impianti. Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unita' invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art15 · fonte del testo