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L'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del Collegio medico provinciale di cui all'artico 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato a sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravando di invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumita' delle persone nonche' alla sicurezza degli impianti. Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unita' invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art15 · fonte del testo