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Al primo comma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, e' aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera d): "d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra".
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
