Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonche' al personale civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, e' concesso, qualora siano stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennita' una tantum indicati negli articoli seguenti. Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio, sara' sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento di pensione decorre del 1 luglio 1952. Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma e' ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-03-20;72~art1 · fonte del testo