L'art. 130 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e' sostituito dal seguente: "Ove non si addivenga ad una assegnazione in base ai precedenti articoli per deserzione o decadenza, il Comune apre, entro 30 giorni, una seconda gara, nelle forme della prima, fra i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazione per effetto del piano regolatore, indipendentemente dall'art. 123".

Testo vigente dal 24 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-04;44~art2 · fonte del testo