Art. 1
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I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i titoli di studio suindicati e quelli universitari validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette forze armate sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. Con decreto del Ministro per la difesa sono indicati i corsi delle accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente articolo.
Testo in vigore dal 13 novembre 1973 al 9 ottobre 2010
