Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera b) dell'articolo 1, il corso avra' la durata di 8 mesi e sara' svolto in comune con gli allievi di cui alla lettera a) del predetto articolo 1 frequentanti il secondo anno di corso".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art10 · fonte del testo