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L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera b) dell'articolo 1, il corso avra' la durata di 8 mesi e sara' svolto in comune con gli allievi di cui alla lettera a) del predetto articolo 1 frequentanti il secondo anno di corso".
Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010
