Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera b) dell'articolo 1, il corso avra' la durata di 8 mesi e sara' svolto in comune con gli allievi di cui alla lettera a) del predetto articolo 1 frequentanti il secondo anno di corso".

Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art10 · fonte del testo