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L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e' sostituito dal seguente: "Gli arruolati volontari sono nominati carabinieri effettivi o carabinieri, ausiliari, a seconda della ferma contratta, dopo aver ultimato con buon esito apposito corso presso le legioni allievi dell'Arma".
Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010
