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L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "La Commissione di cui all'articolo precedente sara' composta:

  • 1)dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente;
  • 2)dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;
  • 3)da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario. La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilera' apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri:
  • a)titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;
  • b)media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio predetto;
  • c)media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso;
  • d)prestanza fisica;
  • e)conoscenza di lingue estere. A parita' di merito sara' data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attivita' partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai piu' anziani di eta'. I candidati dichiarati idonei saranno ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultanti dalla graduatoria".

Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art3 · fonte del testo