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L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Ai provenienti dai civili ammessi a frequentare i corsi di istruzione presso la Scuola sottufficiali carabinieri sara' corrisposto il premio di arruolamento in lire 6.000 ed il trattamento economico previsto per gli allievi carabinieri. Essi saranno promossi carabinieri con le modalita' e nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri".
Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010
