Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "I corsi di istruzione per gli allievi di cui all'articolo 1, lettera a), avranno la durata di 2 anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma. Per ottenere il passaggio al secondo anno di corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la scuola. Gli allievi promossi vice brigadieri se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti ed enti".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art5 · fonte del testo