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Nell'articolo 12, dopo il terzo, e' aggiunto il seguente comma: "La Commissione valutera' inoltre per ciascun concorrente il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 nonche' la conoscenza di lingue estere, attribuendo a detti titoli il punteggio stabilito nel bando di concorso".

Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art9 · fonte del testo