Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retribuzioni al personale di cui all'articolo 5, valutati in ragione d'anno in lire 1.400.000.000, si fara' fronte con le entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al precedente articolo 4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 novembre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-10-23;789~art7 · fonte su Normattiva