Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1974 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dell'Accademia della guardia di finanza e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreti rispettivamente del Ministro per la difesa, del Ministro per le finanze e del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del costo sostenuto dall'amministrazione. Detta quota e' detratta dall'importo da depositare sul libretto di risparmio degli allievi delle accademie militari e dall'assegno giornaliero corrisposto dagli allievi delle Accademie della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono altresi' detratte mensilmente dall'importo da depositare sul libretto di risparmio di cui al precedente comma:

  • a)le spese indicate nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 877;
  • b)le spese di carattere straordinario degli allievi; eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie. Per tali spese s'intendono quelle elencate nel quinto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98. Le spese detratte ai sensi del presente articolo sono mensilmente versate in tesoreria, con imputazione alle entrate eventuali e diverse. Sono convalidate le spese sostenute dall'amministrazione per libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria in eccedenza all'importo forfettario pagato dalle famiglie degli allievi.

Testo in vigore dal 23 marzo 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-02-27;68~art2 · fonte su Normattiva