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Nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, al quadro V, quale risulta modificato dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, in corrispondenza del grado di sottotenente alle armi navali sono inserite alla colonna 3 le parole: "superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale".
Testo in vigore dal 2 marzo 1964 al 9 ottobre 2010
