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I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano piu' parte del Consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta. I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia partecipare agli scrutini indetti mentre sono in carica; in tal caso le valutazioni di cui all'articolo 17 e seguenti della legge 4 gennaio 1963, n. 1, saranno fatte soltanto nell'anno successivo a quello in cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio dalla nuova Commissione di scrutinio. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato decorrera', ai soli effetti giuridici, dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi nella condizione di cui al primo comma del presente articolo. Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che non sono stati ancora definiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I termini di cui agli articoli 14 e 27 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono riaperti per consentire ai magistrati di cui al primo comma di presentare la domanda di partecipazione agli scrutini.

Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;838~art1 · fonte del testo