Art. 25 — Determinazione della misura della pensione
La misura della pensione e' pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione pensionabile, ne', qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta. Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione e' aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma. La pensione annua e' dovuta in tredici quote mensili. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 164)).
Testo vigente dal 1 luglio 1997
