L'ultimo comma dell'articolo 21 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "La relativa spesa e' fissata nell'ammontare corrisposto alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso puo' superare il 5 per cento del reddito in parola risultante dalla liquidazione di congrua".
Testo vigente dal 14 agosto 1974
