L'ultimo comma dell'articolo 21 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "La relativa spesa e' fissata nell'ammontare corrisposto alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso puo' superare il 5 per cento del reddito in parola risultante dalla liquidazione di congrua".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art16 · fonte su Normattiva