Il secondo comma dell'articolo 20 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "La spesa relativa e' determinata in base a quella sostenuta alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art15 · fonte su Normattiva