L'articolo 4 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'accertamento del reddito netto beneficiario va eseguito in base alla situazione economico-patrimoniale del beneficio ecclesiastico alla data di presentazione della domanda di liquidazione, anche se l'assegno di congrua sia dovuto per un periodo di tempo anteriore".
Testo vigente dal 14 agosto 1974
