L'articolo 5 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "La liquidazione delle attivita' e delle passivita' del beneficio ha luogo prendendo per base la situazione economico-patrimoniale di esso presentata dal parroco, e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione e' fatto con le norme contenute negli articoli seguenti e tenendo presenti:

  • a)il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalita' beneficiarie;
  • b)gli accertamenti dei redditi gia' eseguiti dagli uffici finanziari;
  • c)ogni altro elemento di cui l'amministrazione sia in possesso, o che ritenga necessario richiedere all'interessato".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art3 · fonte su Normattiva