L'articolo 35 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo e' fatto tenendo conto:

  • a)delle rendite proprie della prebenda del canonicato o del beneficio minore, se esistano separate dalla massa;
  • b)della quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio anteriore alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario;
  • c)della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;
  • d)delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art21 · fonte su Normattiva