Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione
Art. 2
Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.
Testo vigente dal 12 aprile 1968
