L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla presente legge, e' elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art11 · fonte su Normattiva