Art. 9 — Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti
L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge e' elevato da L. 114.000 a L. 231.000 annue.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
