L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge e' elevato da L. 114.000 a L. 231.000 annue.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art9 · fonte su Normattiva