Art. 54 — Assegno di previdenza agli orfani
Agli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20, e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella I, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue. Tra gli orfani l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluno di essi, si consolida per intero nei superstiti. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
13con decorrenza dal 1 gennaio 1979
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Testo vigente dal 1 febbraio 1979
