L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1974, n. 168

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La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno complementare previsto dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, e' elevato da L. 444.000 a L. 540.000 annue".

Testo vigente dal 2 giugno 1974

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art3 · fonte su Normattiva