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Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, e' concesso un assegno speciale temporaneo non riversibile di lire 60 mila annue.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 21 aprile 1968
