Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, e' concesso un assegno speciale temporaneo non riversibile di lire 60 mila annue. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1968, n. 313
1con decorrenza dal 16 gennaio 1968
La L. 18 marzo 1968, n. 313 ha disposto (con l'art. 121, comma 4) che "A decorrere dal 16 gennaio 1968 l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 318, e' soppresso"
Testo vigente dal 21 aprile 1968
