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Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di qiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al militare in attivita' di servizio di pari grado, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: "spettante", sono aggiunte le seguenti: "nel tempo".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 29 dicembre 1990
