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(( 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza per il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici al pari grado di servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia)) Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: "spettante", sono aggiunte le seguenti: "nel tempo". 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010
