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L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 25 febbraio 2026
