Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificato dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' sostituito dal seguente: "Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria ".

Testo vigente dal 21 febbraio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art25 · fonte su Normattiva