Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificato dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' sostituito dal seguente: "Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria ".
Testo vigente dal 21 febbraio 1989
