Nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma: "Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria".

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art3 · fonte su Normattiva