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Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, e dalla legge 11 marzo 1981, n. 192, e al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole "scarso rendimento" sono sostituite dalle seguenti: "scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore". Alle lettere b) dell'articolo 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "anche se cessi dal servizio per perdita del grado".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995
